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| AUTORITA' VIGILANZA: DELIBERAZIONE N.119/07 |  | | Comunichiamo agli Iscritti che l'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha deliberato che gli Enti Pubblici, le Università ed i Dipartimenti Universitari NON POSSONO PARTECIPARE alle gare di appalto perchè non "operatori economici" |  | | Mantova, 09/05/2007 |  | 07/05/2007 – Gli Enti pubblici, le Università ed i Dipartimenti universitari non possono partecipare alle gare di appalto.
Lo afferma l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con la deliberazione n. 119 del 27 aprile 2007, a seguito della contestazione da parte dell’OICE (Associazione delle Organizzazioni di Ingegneria, di Architettura e di Consulenza tecnico-Economica) e dell’impresa Agriconsulting, di alcuni bandi che individuavano, come soggetti ammessi alle gare, oltre ai soggetti indicati dall’articolo 34 del Dlgs 163/2006, anche “raggruppamenti temporanei di Enti pubblici e privati, Università, dipartimenti universitari, istituti di ricerca”.
Secondo l’Oice, agli affidamenti di servizi possono partecipare solo i soggetti rientranti nella definizione di “operatore economico”.
L’articolo 34, comma 1, lettere a), b), c), d) e) ed f), del Dlgs 163/2006 – spiega l’Authority – individua i soggetti cui possono essere affidati i contratti pubblici: sono quelli che rivestono la qualifica di “operatore economico”, cioè gli imprenditori, i fornitori e i prestatori di servizi o i raggruppamenti o consorzi di essi.
La caratteristica che accomuna le suddette figure è l’esercizio professionale di un’attività economica.
L’Authority fa riferimento all’articolo 2082 del codice civile, secondo il quale “imprenditore” è colui il quale svolge un’attività con le seguenti caratteristiche: a) esercizio di un’attività economica, b) in modo professionale, c) mediante organizzazione, d) al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi.
Di conseguenza, sono escluse le Università e i Dipartimenti universitari, perchè rivestono una finalità diversa dall’attività economica, come noto rivolta alla produzione di ricchezza.
Con precedenti deliberazioni (n. 179/2002 e n. 83/2007) l’Autorità ha ribadito che “stante il carattere tassativo dell’elenco dei soggetti aventi diritto ad essere affidatari di incarichi di progettazione, contenuto nell’art. 17 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., risulta non conforme al dettato normativo l’affidamento di detti incarichi a dipartimenti universitari, fatta salva la possibilità per gli stessi di costituire apposite società in base all'autonomia riconosciuta alle Università dalla legge 168/1989.”
Allo stesso modo, per quanto attiene gli Istituti di ricerca, è necessario effettuare, caso per caso, la verifica del relativo Statuto al fine di valutare gli scopi istituzionali per i quali sono stati costituiti.
Questo principio si applica anche alla disposizioni di cui all’articolo 34 del Dlgs 163/2006, che contiene un elenco tassativo dei soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici. di Rossella Calabrese
Allegata alla presente la deliberazione n.119/07.
Per maggiori informazioni
Autorit.dat |
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