|
|
|
|
|
 |
 |
| NORME SUI CONSIGLI DEGLI ORDINI E COLLEGI E SULLE COMMISSIONI CENTRALI PROFESSIONALI (D.L. LT. 23 NOVEMBRE 1944, N. 382) |  | |  |  | CAPO I Dei Consiglio degli Ordini e collegi professionali
Art. 1 Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto, di chimico, di professionista in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra, di perito agrario e di perito industriale sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'Ordine o Collegio, a termini dell'art. 1 dei Regio Decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103. Il Consiglio è formato da cinque componenti se 9 li iscritti nell'albo non superano i cento; di sette se superano i cento e non i cinquecento; di nove se superano i cinquecento, ma non i millecinquecento; di quindici, se superano i millecinquecento.
Art. 2 I componenti dei Consiglio sono eletti dall'assemblea degli iscritti nell'albo a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi. Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un segretario ed un tesoriere. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine o Collegio, di cui convoca e presiede l'assemblea. Il presidente deve in ogni modo convocare l'assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza dei componenti dei Consiglio ovvero da un quarto dei numero degli iscritti. I componenti dei Consiglio restano in carica due anni.
Art.3 L'assemblea per l'elezione dei Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive. L'avviso e la notizia di cui ai' commi precedenti contengono l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza e stabiliscono il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza stessa in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda, nonchè il luogo e l'ora per la eventuale votazione di ballottaggio. L'assemblea è valida in prima convocazione se interviene una metà almeno degli iscritti, ed in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto degli iscritti medesimi.
Art. 4 Nell'assemblea per l'elezione dei Consiglio, un'ora dopo terminato il primo appello. si procede ad una seconda chiamata di quelli che non risposero alla prima, affinchè diano il loro voto. Eseguita questa operazione, il Presidente dichiara chiusa la votazione ed, assistito da due scrutatori da lui scelti tra i presenti, procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio. Compiuto lo scrutinio, ne proclama il risultato, e ne dà subito comunicazione al Ministro per la Grazia e Giustizia.
Art. 5 Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il Presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio per coloro che non hanno conseguito tale maggioranza. in caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per l'iscrizione, nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.
Art. 6 Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'albo può proporre reclamo alla Commissione centrale entro dieci giorni dalla proclamazione.
Art. 7 Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine o Collegio e propone all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo. Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine o Collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonchè una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari. Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli previsti da questo decreto, può essere imposto o riscosso per l'esercizio della professione a carico degli iscritti nell'albo.
Art. 8 Il Consiglio può essere sciolto quando
non sia in grado di funzionare regolarmente. In caso di scioglimento le funzioni dei Consiglio sono affidate ad un commissario straordinario fino alla nomina dei nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento dei precedente. Lo scioglimento dei Consiglio e la nomina dei commissario sono disposti con decreto dei Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere della Commissione centrale. Il commissario ha facoltà di nominare un comitato di non meno di due e di non più di sei componenti da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette.
Art. 9 Le disposizioni di cui all'articolo precedente circa la nomina dei commissario e dei comitato si applicano anche quando per qualsiasi motivo non si sia addivenuto alla elezione dei Consiglio.
CAPO Il - Delle Commissioni centrali
Art. 10 Le Commissioni centrali per le professioni indicate dall'art. 1 sono costituite presso il Ministero di grazia e giustizia e sono formati di undici componenti eletti dai Consigli della rispettiva professione. La Commissione centrale è formata di un numero di componenti pari a quello dei Consigli quando il numero dei Consigli stessi è inferiore a undici.
Art. 11 Nelle elezioni prevedute dal presente capo si intende eletto il candidato che ha riportato un maggior numero di voti. A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento; fino a duecento iscritti, un voto per ogni 200 iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre. In caso di parità di voti si applica la disposizione dell'art. 5, comma secondo. Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione ad una Commissione nominata dal Ministero per la Grazia e Giustizia, composta di cinque professionisti che, verificata l'osservanza delle norme di legge, accetta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con proclamazione degli eletti nel bollettino dei Ministero.
Art. 12 Quando gli iscritti appartengono ad unico albo con carattere nazionale la Commissione centrale è eletta dall'assemblea ed è formata di 9 componenti. Per le elezioni si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alla elezione dei Consiglio.
Art. 13 I Consigli devono essere convocati per le elezioni nei quindici giorni precedenti a quello in cui scade la Commissione centrale. Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio e della Commissione centrale. In mancanza di opzione nei dieci giorni successivi alle elezioni si presume la rinuncia all'ufficio di componente dei Consiglio. I componenti delle Commissioni centrali restano in carica tre anni.
Art. 14 I componenti delle Commissioni centrali eleggono nel proprio seno il presidente, il vice presidente ed il segretario. Le Commissioni predette esercitano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre danno parere sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulle loro interpretazioni, quando ne sono richiesti dal Ministro per la grazia e giustizia. Determinano inoltre la misura dei contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese dei proprio funzionamento.
CAPO III - Disposizioni comuni
Art. 15 I componenti dei Consiglio o della Commissione centrale devono essere iscritti nell'albo. Essi possono essere rieletti. Fino all'insediamento dei nuovo Consiglio o della nuova Commissione, rimane in carica il Consiglio o la Commissione uscente. Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive. Quelle riguardanti la Commissione centrale si svolgono nei Consigli che non hanno alcun componente nella Commissione stessa. Il componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza dei Consiglio o della Commissione centrale.
Art. 16 Per la validità delle sedute dei Consiglio o della Commissione centrale occore la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di assenza dei presidente dei Consiglio, dei presidente e dei vice presidente della Commissione centrale, ne esercita le funzioni il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo.
Art. 17 Per l'adempimento delle funzioni indicate nell'art. 1 si osservano le norme dei rispettivi ordinamenti professionali. Il Consiglio e la Commissione centrale esercitano le altre funzioni prevedute dai predetti ordinamenti che continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le norme di questo decreto. |
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
 |
| Cod.Fisc. 93001700207 |
 |
| © 2007 - Credits |
|
|