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| NORME DI COORDINAMENTO DELLA LEGGE E DEL REGOLAMENTO SULLE PROFESSIONI DI INGEGNERE E DI ARCHITETTO CON LA LEGGE SUI RAPPORTI COLLETTIVI DEL LAVORO PER CIÒ CHE RIFLETTE LA TENUTA DELL'ALBO E LA DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI (R.D. 27 OTTOBRE 1927, N. 2145) |  | |  |  | Art. 1 L'albo degli ingegneri è separato da quello degli architetti. Gli iscritti nell'albo degli ingegneri, i quali si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 54 dei regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto, approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, hanno diritto di compiere tutte le mansioni di spettanza della professione di architetto e possono ottenere perizie ed incarichi a questa relative, senza bisogno di essere, iscritti anche nell'albo degli architetti. E' però in loro facoltà di chiedere l'iscrizione anche in questo albo. Egualmente gli iscritti nell'albo degli architetti, che si trovino nelle condizioni di cui nel capoverso dei medesimo art. 54, hanno facoltà di esercitare le mansioni ivi indicate, anche ai fini di perizie o di incarichi, senza diritto di iscrizione nell'albo degli ingegneri.
1 Gli articoli da 1 a 16 di questo decreto sono stati inseriti nel regolamento professionale degli ingegneri . e degli architetti già riportato. Alla denominazione di Commissioni centrali usata dal decreto deve interdersi sostituita, in base all'art. 2 del D.L.Pr. 21 giugno 1946, n. 6, quella di Consigli Nazionali.
Art. 2 Le attribuzioni sulla custodia dell'albo degli ingegneri e degli architetti e sulla disciplina degli iscritti, deferite alle associazioni sindacali dall'art. 12 dei regio decreto 11 luglio 1926, n. 1130, sono da esse esercitate a mezzo di una giunta composta da cinque membri, se il numero degli iscritti nell'albo non superi 200, e di sette membri negli altri casi. Fanno parte della Giunta anche due membri supplenti, che sostituiranno quelli effettivi in caso di assenza o di impedimento. I componenti della Giunta devono essere iscritti nell'albo professionale. Essi sono nominati con decreto dei Ministro per la Giustizia e gli Affari di Culto 1 fra coloro che le competenti associazioni sindacali designeranno in numero doppio; durano in carica due anni e, scaduto il biennio, possono essere riconfermati. Qualora negli albi degli ingegneri o degli architetti delle nuove province si trovino iscritti tecnici menzionati nell'art. 74 dei regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, ovvero quelli indicati nel regio decreto 3 settembre 1926, n. 1660, fa parte della Giunta anche un membro dell'una o dell'altra di queste categorie. La Giunta elegge nel suo seno il presidente e il segretario. Essa decide a maggioranza; e, in caso di parità di voti, prevale quello dei presidente.
1 Ora, Ministro di grazia e giustizia.
Art. 3 Per le iscrizioni, cancellazioni e revisioni dell'albo, la Giunta osserva le disposizioni dei regolamento approvato con Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537. Le norme dello stesso regolamento vanno osservate per quanto concerne i provvedimenti disciplinari. Non possono essere iscritto nell'albo, e qualora vi siano iscritti devono essere cancellati, coloro che abbiano svolto una pubblica attività in comtraddizione con gli interessi della nazione.
Art. 4 Contro le decisioni delle Giunte, così degli ingegneri, come degli architetti, è dato ricorso alla Commissione centrale, di cui all'art. 14 del precisato regolamento, giusta le norme in esso stabilite. Con l'osservanza delle norme medesime il ricorso può essere proposto anche dal Direttorio dei sindaco nazionale, secondo la rispettiva competenza. Il Direttorio può delegare uno dei suoi membri a presentare e sostenere il ricorso. In sostituzione dei membri rappresentanti degli ordini degli ingegneri e degli architetti, contemplati nel comma secondo, n. 4, dei su citato articolo 14, fanno parte della Commissione centrale 4 ingegneri e 2 architetti, nominati dal Ministro per i Lavori Pubblici, di concerto con quelli per la giustizia e per le corporazioni l, e scelti fra coloro che ciascuno dei rispettivi sindacati nazionali designerà in numero doppio.
Art. 5 La Giunta deve comunicare all'associazione sindacale i provvedimenti disciplinari presi contro i professionisti, che facciano anche parte dell'associazione sindacale, e questa deve comunicare alla Giunta i provvedimenti adottati contro coloro che siano anche iscritti nell'albo.
Art. 6 L'albo professionale è distinto dal ruolo degli appartenenti alle associazioni sindacali. Esso, a cura della Giunta, deve essere stampato e comunicato, a tenore dell'art. 23 dei regolamento approvato con Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.
Art. 7 Spetta alle associazioni sindacali, secondo la rispettiva competenza: a) di curare che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere o di architetto e l'esercizio abusivo della professione, presentando, dove occorra, denuncia al procuratore dei Re; b) di compilare ogni triennio la tariffa professionale. Questa deve essere approvata dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto coi Ministro per la giustizia, sentito il parere della Commissione centrale; c) di terminare ed esigere il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti. Essa cura altresì la ripartizione e l'esazione dei contributo, che verrà stabilito dalla Commissione centrale per le spese dei suo funzionamento, a norma dell'art. 18 dei regolamento approvato con regio decreto dei 23 ottobre 1925, n. 2537. L'associazione sindacale tiene distinta la contabilità relativa ai contributi, di cui al presente articolo, da quella dei contributi sindacali. Essa comunica alla Giunta l'elenco dei soci morosi, per i provvedimenti disciplinari, a termine dell’art. 50 dei predetto regolamento.
Art. 8 Per tutto ciò che riguarda l'applicazione delle norme relative alle professioni di ingegnere e di architetto restano fermi i poteri di vigilanza dei Ministro per la giustizia, giusta l'art. 57 dei regolamento approvato con regio decreto dei 23 ottobre 1925, n. 2537. Il Ministro per la giustizia può, con suo decreto, sciogliere la Giunta, ove questa, chiamata alla osservanza degli obblighi ad essa imposti, persista a violarli o a non adempierli, ovvero per altri gravi motivi. In tal caso le attribuzioni della Giunta sono esercitate dal Presidente dei Tribunale o da un giudice da lui delegato, fino a che non sia provveduto alla nomina di una nuova Giunta. Egualmente, nel caso di scioglimento dei Consiglio direttivo dell'associazione sindacale, il Ministro per la giustizia ha facoltà di disporre, con suo decreto, che la Giunta cessi di funzionare e che le sue attribuzioni siano esercitate dal Presidente dei Tribunale.
Art. 9 Il Ministro per la Giustizia d'intesa col Ministro per le Corporazioni 1 stabilirà, con suo decreto, la data da cui incominceranno a funzionare le Giunte menzionate nell'art. 2. Fino a tale data la custodia dell'albo, che sino alla data medesima continua ad essere unico, rimane affidata al Presidente dei Tribunale. Egli, o un giudice da Lui delegato decide sulle domande di iscrizione nell'albo; provvede, altresì, d'ufficio o su richiesta del pubblico Ministero, in ordine alla cancellazione dall'albo in caso di perdita della cittadinanza italiana o dei godimento dei diritti civili, da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisca impedimento alla iscrizione.
Art. 10 I provvedimenti, di cui all'art. precedente, sono presi dal Presidente dei Tribunale o dal Magistrato da lui delegato, sentito il parere di un ingegnere e di un architetto iscritto nell'albo, designati dalla rispettiva associazione sindacale. L'associazione designa anche un supplente per il caso di impedimento o di assenza. Quando alcuno dei suddetti provvedimenti riguardi un geometra civile autorizzato, di cui all'art. 74 dei regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, ovvero un tecnico, di cui al regio decreto 3 settembre 1926, n. 1660, il Presidente dei Tribunale chiama a dare parere, in aggiunta all'ingegnere e all'architetto, un professionista iscritto nell'elenco menzionato nel citato art. 74, o, rispettivamente, nel Regio Decreto 3 settembre 1926, n. 1660. Contro i provvedimenti dei Presidente de] Tribunale è dato il ricosrso alla Commissione centrale.
Art. 11 Per tutto quanto non è previsto dal Presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 giugno 1923, n. 1395, e dei relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.
1 Ora, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. |
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