CONSIGLIO DELL'ORDINE. TUTELA DEL TITOLO E DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI. (R.D. 24 GIUGNO 1923, N. 1395)

L'Ordine degli Architetti della Provincia di Mantova è stato costituito il 18.02.1981 in seguito alla convocazione dell'Assemblea Generale degli Architetti residenti nella provincia, effettuata dal Commissario Straordinario dott. arch. Oscar Della Torre, nominato dal Ministro di Grazia e Giustizia.

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE, per disposizione legislativa, esercita le seguenti funzioni:

a) procede alla formazione e all'annuale revisione e pubblicazione dell'Albo, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni;
b) dà a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulle liquidazioni di onorari e spese;
c) vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza;
d) prende i provvedimenti disciplinari;
e) cura che siano repressi l'uso abusivo dei titolo e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denunzia all'autorità giudiziaria;
f) dà pareri che fossero richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alla professione;
g) determina il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell'Ordine ed eventualmente per il Consiglio Nazionale, nonché una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.

(legge 24 giugno 1923, n. 1395 art. 5 e R. D. 23 ottobre 1925 n. 2537 art. 37)
TUTELA DEL TITOLO E DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE

Consiglio dell'Ordine tutela dei titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti
(Legge 24 giugno 1923, n. 1395) 1.

Art. 1
Il titolo di ingegnere e quello di architetto spettano esclusivamente a coloro che hanno conseguito i relativi diplomi dagli Istituti di istruzione superiore autorizzati per legge a conferirli, salva la disposizione dell'art. 12.

Art. 2
Sono istituiti l'Ordine degli ingegneri e l'Ordine degli architetti in ogni provincia, e ciascun Ordine ha il proprio albo degli iscritti. Per ciascun iscritto nell'albo sarà indicato il titolo in base al quale è fatta l'iscrizione.

Art. 3
Sono iscritti nell'albo coloro ai quali spetta il titolo di cui all'art. 1, che godono dei diritti civili e non sono incorsi in alcuna delle condanne di cui all'art. 28 2 della legge 8 giugno 1874, n. 1938 (art. 7, reg. prof.).
Potranno essere iscritti nell'albo anche gli ufficiali generali e superiori dell'arma dei Genio che siano abilitati all'esercizio della professione a sensi dei R.D. n. 485 in data 6 settembre 1902.

Art. 4
Le perizie e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione d'ingegnere e di architetto sono dall'autorità giudiziaria conferiti agli iscritti nell'albo. Le pubbliche amministrazioni, quando debbono valersi dell'opera di ingegneri o architetti esercenti la professione libera, affideranno gli incarichi agli iscritti nell'albo.

Art. 5
Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari per le professioni ai ingegnere, di architetto ... sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'Ordine.... a termini dell'art. 1 dei R.D.L. 24 gennaio 1924, n. 103. Gli iscritti nell'albo eleggono il proprio Consiglio dell'Ordine (art. 29 e seg. e 37 reg. prof.), che esercita le seguenti attribuzioni:
1) procede alla formazione (art. 2 e seg. reg. prof.) e all'annuale revisione (art. 22 reg. prof.) e pubblicazione dell'albo, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni (art. 23 reg. prof.);
2) provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e propone all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo; può entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo nonchè una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari. Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli sopra previsti e quello dei contributo per le spese di funzionamento dei Consiglio nazionale. Può essere imposto o riscosso per l'esercizio della professione a carico degli iscritti nell'albo (artt. 18, 37 e 50 rag. prof.) 3;
3) dà, a richiesta, parere sulle controversie professionale e sulla liquidazione di onorari e spese;
4) vigila alla tutela dell'esercizio professionale e alla conservazione dei decoro dell'Ordine reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui aali articoli 26, 27, 28 e 30 della legge 8 giugno 1874, n. 1938, in quanto siano applicabili.

Art. 6
Contro le decisioni dei Consigli degli Ordini, così degli ingegneri come degli architett,. è dato ricorso ai Consigli nazionali di cui all" art. 14 dei regolamento approvato con R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 giusta le norme in esso stabilite.

Art. 7
Le norme relative alla determinazione dell'oggetto dei limiti delle due professioni, alla composizione e funzionamento dei Consiglio dell'Ordine, alla formazione e annuale revisione dell'albo e per le impugnative contro provvedimenti disciplinari, nonchè quelle di coordinamento con le disposizioni vigenti nelle nuove provincie, e tutte le altre per la attuazione della presente legge e di coordinamento, saranno emanate con regolamento, sulla proposta dei Ministri della Giustizia, dell'interno, dell'istruzione e dei Lavori pubblici, udito il parere di una Commissione di nove componenti, da nominare con decreto reale, su proposta dei Ministro della Giustizia, d'accordo con gli altri Ministri interessati. Cinque di tali componenti saranno scelti tra coloro che posseggono i requisiti per l'iscrizione nell'albo.

Saranno pure formati in ogni provincia dalle autorità indicate all'art. 11 albi speciali per i periti agrimensori (geometri) e per le altre categorie dei periti tecnici. Potranno essere inscritti in tali albi coloro ai quali spetti il relativo titolo professionale rilasciato da scuole regie pareggiate o parificate. Con apposito regolamento, sulla proposta dei Ministri dell'interno, della Giustizia, dell'istruzione e dei Lavori pubblici, udito il parere della stessa Commissione di cui alla prima parte dei presente articolo, alla quale saranno aggiunti due rappresentanti della categoria interessata, saranno emanate le norme per la formazione degli albi speciali, la costituzione, il funzionamento e le attribuzioni dei relativi collegi, la determinazione dell'oggetto e dei limiti dell'esercizio professionale e le disposizioni transitorie di coordinamento e di attuazione.

disposizioni transitorie

Art. 8
Ferma la condizione di cui all'art. 3 possono essere iscritti nell'albo, pur non possedendo il requisito di cui all'art. 1, coloro i quali, anteriormente alla pubblicazione della presente legge, siano stati abilitati all'esercizio della professione dalle disposizioni vigenti 4.

Art. 9
5 Possono essere iscritti nell'albo coloro i quali, entro sei mesi dalla pubblicazione dei regolamento, dimostrino di aver esercitato lodevolmente per dieci anni la professione di ingegnere e di architetto e di avere cultura sufficiente per il detto esercizio. Sui titoli presentati giudicheranno due apposite Commissioni, nominate dal Ministro della Istruzione, composte ciascuna di sette membri, quattro scelti tra i docenti negli Istituti superiori e tre fra i liberi professionisti delle rispettive professioni. A ciascuna di dette Commissioni saranno aggregati inoltre, con voto consuntivo, altri due liberi professionisti appartenenti alla categoria e alla regione cui appartengono i singoli aspiranti. Le spese per il funzionamento delle Commissioni saranno sostenute dall'Erario. Ciascun candidato dovrà pagare una tassa di L. 500 secondo le norme da stabilire per regolamento.

Art. 10
6 Entro il 31 dicembre 1926 coloro che possedendo la licenza di professore di disegno architettonico conseguita da un'Accademia o Istituto di belle arti nel Regno, abbiano esercitato lodevolmente per cinque anni la professione di architetto, potranno essere iscritti nell'albo come architetti, il giudizio sul lodevole esercizio è dato dalla Commissione di cui all'art. precedente.

Art. 11
Entro tre mesi dalla pubblicazione dei regolamento, nel capoluogo di ogni provincia, il presidente della Corte d'Appello o, nelle provincie dove non è sede di Corte d'Appello, il presidente dei Tribunale avente giurisdizione sul capoluogo, procede alla formazione dell'albo 7.

Art. 12
Agli iscritti nell'albo a norma degli artt. 8, 9, 10 spetta rispettivamente il titolo di architetto o di abilitato all'esercizio della professione di ingegnere.

1 Così modificato dall'art. 7 D.L.L. 23 novembre le modifiche stabilite dai successivi decreti 27-10 1927, n. 2145, e 23-11-1944, n. 382.
2 Cioè la condanna ad una pena superi ore al. tre anni di reclusione ed a quella dell'interdizione dall'esercizio della professione.
3 Così modificato dall'art. 7 D.L.L. 23 novembre 1944, n. 382
Il testo originario del par. 2 è il seguente: «Stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine, amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale».
4 Gli articoli 59, 65, 66 e 67 del regolamento professionale, che richiamano questo articolo 8, hanno esaurito la loro efficacia.
5 Questo articolo non ha più applicazione: anche gli articoli 59, 64, 65 comma 2', 68 e 71 del regolamento professionale, che lo richiamano, non hanno più efficacia per scadenza del termine stabilito.
6 Questo articolo, come gli articoli 59, 69, 70 e 71 del regolamento professionale, che lo richiamano, hanno esaurito la loro efficacia per scadenza del termine stabilito.
7 Questo articolo ha esaurito la sua efficacia.

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