APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA PROFESSIONE DI INGEGNERE E DI ARCHITETTO (R.D. 23 OTTOBRE 1925, N. 2537)
Mantova, 01/01/2007
- CAPO I - Dell’Albo
- CAPO II - Dell’Ordine e del Consiglio dell’Ordine
- CAPO III - Dei giudizi disciplinari
- CAPO IV - Dell’oggetto e dei limiti della professione d’ingegnere e di architetto
- CAPO V - Disposizioni generali
- CAPO VI - Disposizioni di coordinamento e transitorie

CAPO I - Dell'Albo

Art. 1
In ogni provincia è costituito l'Ordine degli ingegneri e l'Ordine degli architetti, aventi sede nel Comune capoluogo (art. 2 legge).

Art. 2
Ogni ordine provvede alla formazione dei proprio albo. Quando gli iscritti nell'albo non raggiungono il numero di 25, essi saranno iscritti nell'albo di un capoluogo vicino, che sarà determinato dal primo presidente della Corte d'Appello. Quando gli architetti iscritti negli albi delle province comprese in un distretto di Corte d'Appello non raggiungono nel complesso il numero di 25, essi saranno iscritti in altro albo costituito in un capoluogo di provincia appartenente ad una Corte d'Appello vicina, che verrà determinato con decreto dei Ministro per la Giustizia. Con analogo provvedimento possono riunirsi in unico albo, nella sede che verrà stabilita, gli iscritti nei distretti di più Corti di Appello, in ciascuno delle quali non si raggiunga il numero minimo di iscrizione richiesto. La stessa disposizione si applica agli ingegneri.

Art. 3
L'albo conterrà per ogni singolo iscritto: il cognome ed il nome, la paternità 2, la residenza. La iscrizione nell'albo ha luogo per ordine alfabetico. Accanto ad ogni nome saranno annotate la data e la natura dei titolo che abilita all'esercizio della professione con eventuale indicazione della autorità da cui il titolo stesso fu rilasciato nonché la data della iscrizione.
Chi si trova iscritto nell'albo deve comunicare al Consiglio dell'Ordine mediante lettera raccomandata l'eventuale cambiamento di residenza.

Art. 4
Gli ingegneri ed architetti non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie a termine delle disposizioni vigenti (art. 2, 3 legge). Per essere iscritto nell'albo, occorre aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere e di quella di architetto, ai sensi dei R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909, salve le disposizioni dell'art. 60 dei presente regolamento (articoli 5, 7) 3.
Potranno essere iscritti nell'albo 4 a termini dell'art. 3, capoverso, della legge 24 giugno 1923, n. 1395, anche gli ufficiali generali e superiori dell'arma dei genio che siano abilitati all'esercizio della professione, ai sensi dei R.D. 6 settembre 1902, n. 485.

Art. 5
Per esercitare in tutto il territorio della Repubblica le professioni di ingegnere e di architetto è necessario avere superato l'esame di Stato, a norma dei Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, ferme restando le disposizioni transitorie della legge 24 giugno 1923, n. 1935, e dei presente regolamento (art. 4). Soltanto però agli iscritti nell'albo possono conferirsi le perizie e gli incarichi di cui all'art. 4 della detta legge 24 giugno 1923, n. 1395, salva in ogni caso la eccezione preveduta nel capoverso ultimo dello stesso art. 4 e nell'art. 56 dei presente regolamento.

Art. 6
Non si può essere iscritti nell'albo se non in seguito a domanda firmata dal richiedente.

Art. 7
5 La domanda di iscrizione nell'albo deve essere presentata alla presidenza dell'Ordine (art, 6), redatta in carta da bollo da L. 700 (ora L. 2000) e munita dei seguenti documenti (art. 3 legge):
a)certificato di nascita;
b)certificato di cittadinanza italiana, o il certificato dello Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;
c)certificato di residenza;
d)certificato generale dei casellario giudiziario di data non anteriore di tre mesi dalla presentazione della domanda;
e)certificato di aver conseguito l'approvazione nell'esame di Stato, ai sensi dell'art. 4, prima parte, del presente regolamento e salve le disposizioni dei successivo art. 60;
f) dichiarazione i di non essere iscritto né di aver domandato Iscrizione in altro albo d'ingegnere o di architetto. Non può essere iscritto nell'albo chi, per qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti civili, ovvero sia incorso in alcuna delle condanne di cui all'art. 28, prima parte, della legge 8 giugno 1874, n. 1938, sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini dei Codice di procedura penale. Coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti negli albi professionali e, se iscritti, debbono essere cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari (art. 43 e seg.). Non possono essere iscritti nell'albo, e qualora vi siano iscritti devono essere cancellati, coloro che abbiano svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della Nazione.

Art. 8
Non oltre tre mesi dalla data della sua presentazione, il Consiglio dell'ordine deve deliberare sulla domanda di iscrizione nell'albo (art. 6, 7). La deliberazione deve essere motivata e presa a maggioranza assoluta di voti dei presenti, in seguito a relazione di un consigliere all'uopo delegato dal presidente (art. 9, 10).

Art. 9
La deliberazione di cui all'art. 8 è notificata all'interessato nel termine di cinque giorni a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nello stesso termine è data comunicazione con lettera al Procuratore della Repubblica.

Art. 10
Contro la deliberazione dei Consiglio dell'Ordine (art. 9), l'interessato ha diritto di ricorrere al Consiglio Nazionale entro un mese dalla notificazione (art. 14). Entro il medesimo termine può ricorrere anche il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, qualora ritenga che la deliberazione sia contraria a disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 11
L'assemblea generale delibera sul ricorso in seduta plenaria, che dovrà essere convocata straordinariamente dal Consiglio dell'Ordine, qualora non debba aver luogo, en-

Art. 12
La deliberazione è presa a maggioranza assoluta di voti, osservate le disposizioni dell'art. 28. Il ricorrente ha il diritto di essere inteso personalmente ed il presidente dei consiglio dell'Ordine ha ugualmente diritto di esporre oralmente le ragioni della deliberazione adottata. Alle notifiche delle deliberazioni dell'assemblea generale sarà provveduto nei modi e termini di cui all'art. 9.

Art. 13
Contro le deliberazioni dell'assemblea è ammesso reclamo, tanto da parte dei richiedente la iscrizione quanto, se dei caso, dei procuratore dei Re, alla commissione centrale di cui ail'art. seguente.

Art. 14
E' istituito in Roma, presso il Ministero di Grazia e Giustizia, il Consiglio nazionale rispettivamente degli ingegneri e degli architetti.
I Consigli nazionali sono formati ciascuno di undici componenti eletti dai Consigli degli Ordini della rispettiva professione. Nelle elezioni dei Consigli nazionali si intende eletto il candidato che ha riportato un maggior numero di voti. A ciascun Consiglio dell'Ordine spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento fino a duecento iscritti, un voto per ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti dai seicento iscritti ed oltre. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'ajbo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Ogni Consiglio dell'Ordine comunica il risultato della votazione ad una Commissione nominata dal Ministro per la Grazia e Giustizia e composta di cinque professionisti che, verificata l'osservanza delle norme di legge, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con proclamazione degli eletti nel bollettino dei Ministero. I Consigli degli Ordini devono essere convocati per le elezioni nei quindici giorni precedenti a quello in cui scade il Consiglio Nazionale. Non si può fare parte contemporaneamente di un consiglio dell'ordine e dei Consiglio nazionale. in mancanza di opzione nei dieci giorni successivi all'elezione si presume la rinunzia all'ufficio di componente dei Consiglio dell'Ordine. I componenti dei Consiglio nazionale restano in carica tre anni. I componenti dei Consigli nazionali eleggono nel proprio seno il presidente, il vicepresidente ed il segretario. I Consigli predetti esercitano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre danno parere sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulla loro interpretazione, quando ne sono richiesti dal Ministro per la Grazia e Giustizia. Determinano inoltre la misura dei contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese dei proprio funzionamento. I componenti dei Consigli nazionali devono essere iscritti nell'albo. Essi possono essere rieletti. Fino all'insediamento dei nuovo Consiglio nazionale, rimane in carica il Consiglio uscente. Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni supplettive, che si svolgono nei Consigli degli Ordini che non hanno alcun componente nel Consiglio Nazionale stesso. li componente eletto a norma dei comma precedente rimane in carica fino alla scadenza dei Consiglio Nazionale. Per la validità delle sedute dei Consiglio Nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
In caso di assenza dei presidente e dei vicepresidente del Consiglio Nazionale ne esercita le funzioni il Consigliere più anziano per iscrizione nell'albo.

Art. 15
Adempiono alle mansioni di Segreteria della Commissione Centrale magistrati trattenuti dal Ministero della Giustizia, nonchè funzionari dei Ministero dei Lavori Pubblici, nominati dai rispettivi ministri

Art. 16
La impugnazione dinanzi alla commissione centrale è proposta dal termine perentorio di giorni 30 da quello della data della lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, con la quale sia comunicata all'interessato la deliberazione dell'assemblea, o da quello della data della partecipazione ufficiale fattane al Procuratore dei Re. La impugnazione è trasmessa con lettera raccomandata alla segreteria della commissione centrale e la prova dell'avvenuta trasmissione non può essere data che mediante esibizione della ricevuta postale di raccomandazione.

Art. 17
Contro la deliberazione del Consiglio Nazionale non è dato alcun mezzo di impugnazione né in via amministrativa né in via giudiziaria, salvo il ricorso alle Sezioni unite della Corte di Cassazione dello Stato nei casi di incompetenza o eccesso di potere.

Art. 18
Le spese per il funzionamento del Consiglio Nazionale, sono proporzionalmente sostenute da tutti gli ordini professionali in ragione dei numero degli iscritti.
L'ammontare delle spese viene determinata dal Consiglio Nazionale, il quale cura anche i ripartizione di esso tra i vari Consigli dell'Ordine, a norma dei comma precedente, e detta le modalità per il versamento della quota spettante a ciascun Consiglio dell'Ordine.
I Consigli dell'Ordine possono stabilire nei propri regolamenti interni un apposito contributo speciale a carico di tutti gli iscritti per le spese di cui al presente articolo.

Art. 19
Il Consiglio Nazionale stabilirà con proprio regolamento interno le norme per il procedimento relativo ai ricorsi proposti dinanzi ad esso e per quanto occorra al suo funzionamento amministrativo contabile.

Art. 20
La cancellazione dall'albo oltre che a seguito di giudizio disciplinare, a norma dell'art. 37, n. 2, dei presente regolamento, è pronunziata dal Consiglio dell'Ordine, di ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero, nel caso di perdita della cittadinanza italiana o dei godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivato, ovvero di condanna che costituisce impedimento alla iscrizione (art. 43 e seg.).

6 Con personale del Ministero di Grazia e Giustizia è stato istituito un Ufficio di segreteria dei gli nazionali professionali, diretto da un to (art. 8 D.L.Pr. 28 maggio 1947, n. 597).

Art 21
Nel caso di cancellazione, sarà data comunicazione dei provvedimento all'interessato, il quale ha facoltà di reclamare ai Consiglio Nazionale, in conformità dei precedente articolo 10. Cessate le cause che hanno motivata la cancellazione dall'albo, l'interessato può fare domanda per esservi riammesso. Ove questa non sia accolta, egli potrà presentare ricorso in conformità dei suindicato articolo 1 0.

Art. 22
Indipendentemente dalle iscrizioni o cancellazioni individuali, a norma degli articoli precedenti, il Consiglio dell'Ordine, nel mese di gennaio di ogni anno, provvederà alla revisione dell'albo, portandovi le varianti che fossero necessarie.
I provvedimenti adottati saranno comunicati agli interessati, i quali avranno diritto di reclamo in conformità dei precedente articolo 10.

Art. 23
L'albo stampato a cura e spese dell'Ordine è inviato alla Corte di Appello ai Tribunali, alle Preture, alle Prefetture ed alle Camere di Commercio aventi sede nel distretto dell'Ordine.
Sarà pure rimesso ai Ministeri di Grazia e Giustizia, dell'interno, dei Lavori Pubblici e dell'Istruzione, nonché al Consiglio Nazionale ed agli altri Consigli dell'Ordine. Potrà inoltre essere trasmesso a quegli Enti Pubblici e privati che il Consiglio reputerà opportuno e, dietro pagamento, dovrà essere rilasciata copia a chiunque ne faccia richiesta.
Agli uffici ed enti cui deve essere obbligatoriamente trasmesso l'albo, a termini del presente articolo, saranno pure comunicati i provvedimenti individuali e definitivi di iscrizione e di cancellazione dall'albo.

Art. 24
Non si può far parte che di un solo Ordine di ingegneri o di architetti.
Chi si trova iscritto nell'Ordine di una provincia, può chiedere il trasferimento della iscrizione in quello di un'altra, presentando domanda corredata dai documenti stabiliti dall'art. 7 e da un certificato rilasciato dal Presidente dell'Ordine al quale il richiedente appartiene, da cui risulti:
a) la data e le altre indicazioni della prima iscrizione;
b) che l'istante è in regola coi pagamento dei contributo di cui all'art. 37, ed, eventualmente di quello stabilito a norma dell'art. 18.
Avvenuta la iscrizione nell'Albo del nuovo Ordine, il presidente di questo ne darà avviso al presidente dell'altro onde provveda alla cancellazione.

Art. 25
Il Consiglio dell'Ordine rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione.
L'iscrizione in un albo ha effetto per tutto il territorio della Repubblica.

1 Al testo originario del decreto sono state apportate le modifiche e le aggiunte stabilite dai successivi decreti del 27-9-1927, n. 2145, del 31-9-1929, n. 2083,
del 25-4-1938, n. 897, del 23-11-1944, n. 382.
2 In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.P.R. 2-5-1957, n. 432, l'indicazione della paternità deve essere sostituita con la indicazione del luogo e della
data di nascita.
3 L'esame di Stato è previsto dal R.D. 31 agosto 1933, n. 1592; è stato sospeso con R.D.L. 27 gennaio 1944, n. 51, ed è stato riattivato con legge 8 dicembre
1956, numero 1378.
4 Deve intendersi albo degli architetti.
5 La produzione di atti e certificati agli Ordini e Collegi professionali è regolata dal D.P.R. 2 agosto 1957.
6 Con personale del Ministero di Grazia e Giustizia è stato istituito un Ufficio di segreteria dei Consigli nazionali professionali, diretto da un Magistrato (art. 8
D.L.Pr 28 maggio 1947, n.597).
* In base all'art. 17 del D.L.Lt. novembre 1944, n. 382, le norme degli ordinamenti professionali si applicano in quanto compatibili con il decreto stesso. Le
norme di questo Capo, in parte sono da considerarsi in seguito alla separazione dell’Ordine degli ingegneri da quello degli architetti, e sono inoltre modificate dal suddetto decreto n.382.

CAPO II*

Dell'Ordine e del Consiglio dell'Ordine
Sezione I - Dell'Ordine

Art. 26
La convocazione dell'Ordine in adunanza generale, salvo per quanto riguarda l'elezione dei Consiglio dell'Ordine, è indetta dal presidente dei Consiglio dell'Ordine, mediante partecipazione, a ciascun iscritto, con lettera raccomandata, della prima ed eventuale seconda convocazione. L’avviso conterrà l'ordine dei giomo dell'adunanza.
La validità delle adunanze, è data, in prima convocazione, dalla presenza della maggioranza assoluta degli iscritti; la seconda convocazione non potrà aver luogo prima dei giorno successivo alla prima e sarà legale qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 27
Le adunanze generali sono ordinarie e straordinarie.
Le adunanze ordinarie provvederanno all'elezione dei membri dei Consiglio, alla elezione, quando del caso, dei designati per il Consiglio Nazionale ed alla approvazione dei conto consuntivo dell'anno decorso e dei bilancio preventivo per l'anno venturo.
Si metteranno poi in discussione gli altri argomenti indicati nell'ordine dei giorno.
Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine di cui convoca e presiede l'assemblea.
Il presidente deve in ogni modo convocare l'assemblea quando ne viene richiesta dalla maggioranza di componenti dei Consiglio ovvero da un quarto dei numero degli iscritti, che ne abbiano fatto richiesta scritta motivata.
Le adunanze saranno convocate con le modalità indicate nell'articolo precedente salvo per quanto riguarda le adunanz e per l'elezione del Consiglio.

Art. 28
In caso di assenza dei Presidente dei Consiglio, ne esercita le funzioni il consigliere più anziano per la iscrizione nell'albo.
Le funzioni di segretario sono adempiute dal segretario dei Consiglio dell'Ordine o, in sua assenza, dal più giovane fra i consiglieri presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale quello dei Presidente.
Ogni votazione è palese, salvo che l'assemblea, su proposta dei Presidente o di almeno un decimo dei presenti, deliberi che abbia luogo per scrutinio segreto e salve le disposizioni dell'art. 30.

* In base all'art. 17 del D.L.Lt. novembre 1944, n. 382, le norme degli ordinamenti professionali si applicano in quanto compatibili con il decreto stesso. Le norme di questo Capo, in parte sono da considerarsi in seguito alla separazione dell’Ordine degli ingegneri da quello degli architetti, e sono inoltre modificate dal suddetto decreto n.382.


Sezione Il - Del Consiglio dell'Ordine

Art. 29
Ciascun Ordine degli ingegneri e ciascun Ordine degli architetti è retto dal Consiglio.

Art. 30
I componenti dei Consiglio sono eletti dall'assemblea degli iscritti nell'albo a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi.
Tutti gli iscritti nell'albo possono essere eletti a far parte dei Consiglio.
L'assemblea per l'elezione dei Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti.
Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento può tenere luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.
L'avviso e la notizia di cui ai commi precedenti contengono l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza stessa in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda, nonché il luogo, il giorno e l'ora per l'eventuale votazione di ballottaggio. L'assemblea è valida in prima convocazione se interviene una metà almeno degli iscritti, ed in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto degli iscritti medesimi.

Art. 31
Il Consiglio è formato: di cinque componenti se gli iscritti nell'albo non superano i cento; di sette se superano i cento, e non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i millecinquecento; di quindici, se superano i millecinquecento.
Per la validità delle sedute dei Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Art. 32
I membri dei Consiglio devono essere iscritti nell'albo e durano in carica due anni. Essi sono rieleggibili. Fino all'insediamento dei nuovo Consiglio, rimane in carica il Consiglio uscente. Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive. Il componente eletto a norma dei comma precedente rimane in carica fino alla scadenza dei Consiglio.

Art. 33
Nell'assemblea per l'elezione dei Consiglio, un'ora dopo terminato il primo appello, si procede di una seconda chiamata di quelli che non risposero alla prima, affinchè diano il loro voto. Eseguita questa operazione, il presidente dichiara chiusa la votazione ed assistito da due scrutatori da lui scelti tra i presenti procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio. Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio per coloro che non hanno conseguito tale maggioranza. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per l'iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

Art. 34
Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'albo può proporre reclamo al Consiglio Nazionale entro dieci giorni dalla proclamazione. Il ricorso non ha in alcun caso effetto sospensivo.

Art. 35
Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un segretario ed un tesoriere.

Art. 36
Il Consiglio si aduna ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due membri dei Consiglio.

Art. 37
Il Consiglio dell'Ordine oltre alle funzioni attribuitegli dal presente regolamento o da altre disposizioni legislative e regolamentari (art. 5 legge):
1) vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinchè il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza;
2) prende i provvedimenti disciplinari;
3) cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere e di architetto e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denunzia all'autorità giudiziaria;
4) determina il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell'Ordine ed eventualmente per il funzionamento dei Consiglio Nazionale (articoli 14, 18), nonchè le modalità dei pagamento dei contributo (art. 50);
5) compila ogni triennio la tariffa professionale, la quale, in mancanza di speciali accordi, s'intende accettata dalle parti ed ha valori per tutte le prestazioni degli iscritti nell'Ordine 1.
6) dà i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alle professioni di ingegnere e di architetto.

Art. 38
Il presidente dei Consiglio dell'Ordine rappresenta legalmente l'Ordine ed il Consiglio stesso. In caso di assenza dei presidente, il consigliere più anziano ne fa le veci.

Art. 39
Il segretario riceve le domande d'iscrizione nell'albo (art. 7), annotandole in apposito registro e rilasciando ricevuta ai richiedenti; stende le deliberazioni consiglieri, eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari che saranno compilate dai relatori; tiene i registri prescritti dal Consiglio; cura la corrispondenza; autentica le copie delle deliberazioni dell'Ordine e dei Consiglio; ha in consegna l'archivio e la biblioteca. In mancanza dei segretario, il consigliere meno anziano ne fa le veci.

Art. 40
Il tesoriere economo è responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell'Ordine; riscuote il contributo: paga i mandati firmati dal presidente e controfirmati dal segretario.
Deve tenere i seguenti registri:
a) registro a madre e figlia per somme riscosse;
b) registro contabile di entrata e di uscita;
c) registro dei mandati di pagamento;
d) inventario dei patrimonio dell'Ordine.
In caso di bisogno improrogabile, il presidente designa un consigliere per sostituire il tesoriere-economo.

Art. 41
Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre adunanze consecutive è considerato dimissionario.
Il consiglio dell'ordine provvede alla sua surrogazione sino alla convocazione dell'assemblea generale ordinaria.

Art. 42
Il Consiglio dell'Ordine può disciplinare con regolamenti interni l'esercizio delle sue attribuzioni.


CAPO III - Dei giudizi disciplinari

Art. 43
Il Consiglio dell'Ordine è chiamato a reprimere d'ufficio o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del Pubblico Ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della loro professione.

Art. 44
Il presidente, assumendo le informazioni che stimerà opportune, verifica i fatti che formano oggetto dell'imputazione.
Udito l'incolpato, su rapporto dei presidente, il Consiglio decide se vi sia motivo a giudizio disciplinare. In caso affermativo, il presidente nomina il relatore e, a mezzo di ufficiale giudiziario, fa citare l'incolpato a comparire dinanzi al Consiglio dell'Ordine in un termine non minore di giorni quindici per essere sentito e per presentare eventualmente documenti a suo discarico. Nel giorno indicato ha luogo la discussione, in seguito alla quale, uditi il relatore e l'incolpato, il Consiglio prende le sue deliberazioni. Ove l'incolpato non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procederà in sua assenza.

Art 45
le pene disciplinari che il Consiglio può pronunziare contro iscritti nell'albo sono:
1) l'avvertimento;
2) la censura;
3) la sospensione dell'esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi;
4) la cancellazione dell'albo.
L'avvertimento consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi. Esso è dato con lettera dal presidente per delega dei Consiglio. La censura è una dichiarazione formale delle mancanze commesse e dei biasimo incorso. La censura,. la sospensione e la cancellazione dall'albo sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

Art. 46
Nel caso di condanna alla reclusione alla detenzione, il Consiglio, a seconda delle circostanze, può eseguire la cancellazione dell'albo o pronunciare la sospensione; quest’ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca. Qualora si tratti di condanna che impedirebbe la iscrizione nell'albo giusta l'art. 7 dei presente regolamento in relazione all'art. 28, parte prima, della legge 8 giugno 1874, n. 1938, è sempre ordinata la cancellazione dall'albo, a norma dei precedente articolo 20.

Art. 47
Chi sia stato cancellato dall'albo, in seguito a giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda: a) nel caso preveduto dall'art. 46, quando abbia ottenuta la riabilitazione giusta le norme dei Codice di procedura penale; b) negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo. La domanda deve essere corredata dalle prove giustificativi ed, ove non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'art. 10.

Art. 48
Le deliberazioni dei Consiglio dell'Ordine in materia disciplinare possono essere impugnate dall'incolpato e dal procuratore della Repubblica, in conformità dell'art. 10 dei presente regolamento.

Art. 49
L'incolpato, che sia membro dei Consiglio dell'Ordine, è soggetto alla giurisdizione disciplinare dei Consiglio dell'Ordine viciniore, da determinarsi, in caso di contestazione, dal primo presidente della Corte di Appello. Contro la deliberazione dei Consiglio dell'Ordine è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale in conformità dell'articolo 10.

Art. 50
Il rifiuto dei pagamento dei contributo di cui all'art. 37 ed, eventualmente, all'art. 18, dà luogo a giudizio disciplinare. I contributi previsti a favore dei Consigli degli Ordini debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi. Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme dei procedimento disciplinare (art. 43 e segg.). La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento dei presidente dei Consiglio, quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute.


CAPO IV - Dell'oggetto e dei limiti della professione d'ingegnere e di architetto

Art. 51
Sono di spettanza della professione d'ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonchè in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.

Art. 52
Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, numero 364 2, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto, ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.

Art. 53
Le disposizioni dei precedenti articoli 51 e 52 valgono ai fini della delimitazione delle professioni d'ingegnere e di architetto e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività professionale di determinate categorie di tecnici specializzati, né le disposizioni che saranno date con i regolamenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 24 giugno 1923,n.1395.

Art. 54
2 Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea d'ingegnere presso gli Istituti d'istruzione superiore indicati nell'art. 1 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, entro il 31 dicembre 1924, ovvero o conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'art. 6 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 19093 sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell'art. 52 del presente regolamento.

4 Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea d'ingegnere architetto presso gli Istituti di istruzione superiore indicati nell'art. della legge 24 giungo 1923, n. 1395, entro il 31 dicembre 1924, ovvero lo conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'art. 6 dei R.D. 31 dicembre 1923, numero 2909 4, sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell'art. 51 dei presente regolamento, eccettuate le applicazioni industriali. La presente disposizione è applicabile anche a coloro che abbiano conseguito il diploma di architetto civile nei termini suddetti, ad eccezione però di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche.

Art. 55
Sono escluse dalle disposizioni dei presente capo le opere di rilevante importanza che siano assegnate in seguito a pubblico concorso. Per le opere di rilevante importanza, anche quando siano assegnate in seguito a pubblico concorso, è sempre necessario che la parte tecnica venga eseguita sotto la direzione e responsabilità di persone abilitate all'esercizio della professione di ingegnere, ovvero della professione di architetto purché si tratti delle opere contemplate dall'articolo 52.

Art. 56
Le perizie e gli incarichi di cui all'art. 4 della legge 24 giugno 1923, numero 1395, possono essere affidati a persone non iscritte nell'albo soltanto quando si verifichi una delle seguenti circostanze:
a) che si tratti di casi di speciale importanza i quali richiedano l'opera di un luminare della scienza o di un tecnico di fama singolare, non iscritto nell'albo;
b) che si tratti di semplici applicazioni della tecnica non richiedenti speciale preparazione scientifica o che non vi siano nella località professionisti iscritti nell'albo ai quali affidare la perizia o l'incarico.


CAPO V - Disposizioni generali

Art. 57
Gli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti ed i rispettivi Consigli sono posti sotto l'alta vigilanza dei Ministero di Grazia e Giustizia il quale la esercita direttamente ovvero per il tramite dei Procuratori Generali presso la Corte di Appello e dei Procuratori della Repubblica.
Il Ministro per la Grazia e Giustizia vigila alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari e all'uopo può fare, direttamente ovvero a mezzo dei suddetti magistrati, le opportune richieste ai singoli Ordini ed ai rispettivi Consigli.
Il Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente.
In caso di scioglimento le funzioni dei Consiglio sono affidate ad un commissario straordinario fino alla nomina dei nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento dei precedente.
Lo scioglimento dei Consiglio e la nomina dei commissario sono disposti con decreto dei Ministro per la Grazia e Giustizia, sentito il parere dei Consiglio Nazionale.
Il Commissario ha facoltà di nominare un comitato di non meno di due e di non più di sei componenti da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nelle funzioni predette.
Le disposizioni circa la nomina dei commissario e dei comitato si applicano anche quando per qualsiasi motivo non si sia addivenuto alla elezione dei Consiglio.

Art. 58
Quando nel presente si fa menzione di un'autorità giudiziaria, s'intende quella che ha giurisdizione nel capoluogo dell'Ordine.

1 Per la legge 2 marzo 1949, n 143, la tariffa ha ora carattere nazionale e, in applicazione della successiva legge 4 marzo 1958, n143, viene emanata con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, su proposta dei Consigli Nazionali degli ingegneri e degli architetti.

2 Legge 20 giugno 1909, n. 364:
Art. 1 Sono soggette alle disposizioni della presente legge le cose immobili o mobili che abbiano interesse storico, archeologico, paletnologico o artistico. Ne sono esclusi gli edifici e gli oggetti d'arte di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni. Tra le cose mobili sono pure compresi i codici, gli antichi manoscritti, gli incunaboli, le stampe e incisioni rare e di pregio e le cose d'interesse numismatico.
3 a) «L'albo degli ingegneri è separato da quello degli architetti».
Gli iscritti nell'albo degli ingegneri, i quali si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 54 del regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto, approvato con R.D. 23 ottobre 1924, n. 2537, diritto di compiere tutte le mansioni di spettanza della professione di architetto e possono ottenere perizie ed incarichi a questa relative, senza bisogno di essere iscritti anche nell'albo degli architetti. E' però in loro facoltà di chiedere l'iscrizione anche in questo albo. Egualmente gli iscritti nell'albo degli architetti, che si trovino nelle condizioni di cui nei capoversi del medesimo art. 54 hanno facoltà di esercitare le mansioni ivi indicate, anche ai fini di perizie o di incarichi, senza diritto di iscrizione nell'albo degli ingegneri. b) R.D.L. 3 agosto 1930, n. 1296, convertito nella legge 15 dicembre 1930, numero 1798:
Art. 2 Coloro i quali abbiano il diploma di ingegnere-architetto, di cui è menzionato nell'art. 54, comma 2', del regolamento approvato con R.D. 23 ottobre 1925, numero 2537, possono chiedere la iscrizione oltre che nell'albo degli architetti, anche in
quello degli ingegneri, fermo rimanendo la limitazione dell'attività professionale stabilita sul detto art. 54, comma 2'.
Di tale limitazione deve essere fatta menzione nell'albo per ciascuno degli iscritti.
4 R.R. 31 dicembre 1923, n. 2909
Art. 6 Le lauree o i diplomi, che saranno conseguiti fino al 31 dicembre 1925, da coloro che precedentemente alla pubblicazione del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, furono regolarmente iscritti a tutti gli anni di corso stabiliti dagli ordinamenti universitari per il conferimento delle lauree o diplomi cui aspiravano, avranno, agli effetti della abilitazione dell'esercizio professionale, lo stesso valore delle lauree o diplomi conseguiti entro il 31 dicembre 1923.


CAPO VI
Disposizione di coordinamento e transitorie

Art. 59
(Art. omesso in quanto richiama gli arti. n. 8, 9 e 1 0 della legge 24 giugno 1923 n. 1395 riguardante disposizioni transitorie che hanno perduto efficacia per scadenza dei termine d'applicazione fissato).

Art. 60
I diplomi menzionati nell'art. 1 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, costituiscono agli effetti della iscrizione, il titolo di cui all'art. 7, lettera e) per coloro che li hanno conseguiti entro il 31 dicembre 1924, a termini denari. 31 dei R. Decreto-legge 25 settembre 1924, numero 1858 1, ovvero li conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'art. 6 dei R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909.

Art. 61
Il grado accademico di ingegnere o di architetto, conferito prima della pubblicazione della legge 24 giugno 1923, n. 1395, indipendentemente da ogni esame, in seguito a giudizio tecnico su pubblicazioni o su lavori, è considerato equipollente, agli effetti della legge predetta e dei presente regolamento, al grado conferito da uno degli istituti indicati nell'art. 1 della legge medesima, in base agli esami stabiliti dalle norme sull'istruzione superiore.

Art. 62
Gli ingegneri e architetti che siano impiegati di una pubblica amministrazione dello Stato, delle province o dei comuni, e che si trovino inscritti nell'albo degli ingegneri e degli architetti, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine per quanto riguarda l'eventuale esercizio della libera professione. I predetti ingegneri ed architetti non possono esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità preveduta da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitolati. Per l'esercizio della libera professione è in ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi gerarchici nei modi stabiliti dagli ordinamenti dell'amministrazione da cui il funzionario dipende. E' riservata alle singole amministrazioni dello Stato la facoltà di liquidare ai propri funzionari i corrispettivi per le prestazioni compiute per enti pubblici o aventi finalità di pubblico interesse. Tali corrispettivi saranno fissati sulla base delle tariffe per i liberi professionisti con una riduzione non inferiore ad un terzo né superiore alla metà, salvo disposizioni speciali in contrario. La riduzione non avrà luogo nel caso che la prestazione sia compiuta insieme coi liberi professionisti, quali componenti di una Commissione.

Art. 63
Per i funzionari delle pubbliche amministrazioni l’iscrizione nell'albo non può costituire titoli per quanto concerne la loro carriera.

Art. 64
(Art. omesso in quanto richiama l'art. 9 della legge 24 giugno 1923 n. 1395 riguardante disposizioni transitorie che hanno perduto efficacia per scadenza dei termine d'applicazione fissato).

Art. 65
(Art. omesso in quanto richiama gli artt. n. 8 e 9 della legge 24 giugno 1923 n. 1395 riguardante disposizioni tansitorie che hanno perduto efficacia per scadenza dei termine d'applicazione fissato).

Art. 66
(Art. omesso in quanto richiama l'art. 8.della legge 24 giugno 1923 n. 1395 riguardante disposizioni transitorie che hanno perduto efficacia per scadenza dei termine d'applicazione fissato).

Art. 67
(Art. omesso in quanto richiama l'art. 8 della legge 24 giugno 1923 n. 1395 riguardante disposizioni transitorie che hanno perduto efficacia per scadenza dei termine d'applicazione fissato).

Art. 68
(Art. omesso in quanto richiama l'art. 9 della legge 24 giugno 1923 n. 1395 riguardante disposizioni transitorie che hanno perduto efficacia per scadenza dei termine d'applicazione fissato).

Art. 69
(Art. omesso in quanto richiama l'art. 10 della legge 24 giungo 1923 n. 139b riguardante disposizioni transitorie che hanno pe@duto efficacia per scadenza dei termine d'applicazione fissato).

Art. 70
(Art. omesso in quanto richiama l'art. 10 della legge 24 giugno 1923 n. 1395 riguardante disposizioni transitorie che hanno perduto efficacia per scadenza dei termine d'applicazione fissato).

Art. 71
(Art. omesso in quanto richiama gli artt. 9 e 10 della legge 24 giugno 1923 n. 1395 riguardante disposizioni trasitorie che hanno perduto efficacia per scadenza dei termine d'applicazione fissato).

Art. 72
I diplomati ingegneri ed architetti degli antichi Stati italiani godono degli stessi diritti stabiliti dall'art. 1 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, per coloro che sono stati diplomati nel Regno.

Art. 73
2 Il titolo di ingegnere e, rispettivamente quello di architetto, spetta esclusivamente a coloro che appartengono ai territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, abbiano acquistata la cittadinanza italiana in virtù della sezione VI, parte III, dei trattato di San Germano,
Dell’art. 7, n. 2, del trattato di Rapallo, del R. Decreto 30 dicembre 1920, n. 1890 e dei R. Decreto legge 29 gennaio 1922, n. 43, e inoltre fossero in possesso, alla data dell'annessione di detti territori, di uno dei seguenti titoli:
a) titolo di ingegnere civile autorizzato .
b) attestato dei 2° esame di Stato conseguito
in un politecnico della cessata monarchia austro-ungarica e dell'ultimo esame di Stato della scuola superiore di agronomia di Vienna o del-
le scuole superiori montanistiche;
c) l'assolutoria conseguita nelle stesse scuole superiori di cui al comma b) prima dei 1885;
d) il diploma di laurea d'ingegneria conseguito in politecnici e scuole tecniche superiori non
austriache equiparate al 2' esame di Stato dall'ordinanza Ministeriale 27 dicembre 1893, Bollettino leggi imperiali n. 197;
e) i diplomi conseguiti in altri Stati presso istituii non compresi nella predetta ordinanza e già riconosciuti validi ed equipollente in casi individuali dalle autorità ministeriali austriache .
Nessun altro titolo può ritenersi equipollente a quelli sopra indicati, anche se conferito in base alla ordinanza 14 marzo 1917 B.L.I. n. 130 della cessata monarchia austro-ungarica 3.

Art. 74
4 Gli albi degli ingegneri ed architetti dei territori indicati nel precedente art. 73 comprenderanno uno speciale elenco supplementare e transitorio, nel quale saranno iscritti i geometri civili autorizzati delle nuove province, i quali comprovino di avere superato l'esame della sezione geodetica di una scuola politecnica della cessata monarchia austroungarica prima dei 31 dicembre 1913 e di possedere alla data dei 24 giugno 1923, l'autorizzazione, di cui all'ordinanza 7 maggio 1913 B.L.I., n. 77.
Gli interessati, entro il termine perentorio di mesi 3 dalla pubblicazione del presente regolamento, dovranno presentare domanda a norma
degli articoli 59 e 65. Coloro che sono compresi nell'elenco di cui sopra, pur conservando il titolo di geometra civile, hanno gli stessi diritti degli ingegneri iscritti negli albi, ad eccezione di quanto riguarda l'esercizio professionale, il quale ha per oggetto le mansioni di spettanza dei perito agrimensole (geometra) nonchè, a mente dei § 5 della predetta ordinanza 7 maggio 1913, la esecuzione di progetti e misurazioni planimetriche e altimetriche di ogni specie nel campo geodetico ed, in particolare, la compilazione di piani di situazione e di livello, di piani di divisione di terreni, di piani di commassazione e arrotondamento; le demarcazioni di confini, regolazioni di confini e altimetrie, la compilazione e l'esecuzione di tutti i lavori cartografici e fotogrammetrici, la revisione dei piani e dei calcoli geometrici e geodetici ed il rilascia di autenticazioni su quanto sopra.

1 R.D.L 25 settembre 1924, n. 1585 - Disposizioni concernenti la istruzione superiore (Gazzetta Ufficiale, 18 ottobre 1924):
Art. 31 Fermo rimanendo il disposto dell'art. 6 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909, le lauree e i diplomi conferiti sino a tutto il 31 dicembre 1924, dalle Università e dagli Istituti superiori avranno, agli effetti dell'abilitazione all'esercizio professionale, @o . stesso valore delle lauree e dei diplomi conseguiti entro il 31 dicembre 1923.
2 Agli ingegneri e agli architetti compete rispettivamente il titolo di dottore in ingegneria e di «dottore in architettura» a norma dell'art. 330 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592.
3 Per l'esercizio professionale e l'iscrizione nell'albo degli architetti e dei tecnici (baumeister) delle nuove provincie, vige il R.D. 3 settembre 1926, n. 1660.
4 A questo articolo è stata apportata la seguente modificazione dalla legge 5 aprile 1950, n. 280:
Articolo unico L'elenco speciale supplementare e transitorio di cui all'art. 74 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, è soppresso.
I geometri civili autorizzati delle nuove provincie compresi nel predetto elenco sono iscritti, con titolo di «ingegnere topografo» negli Albi degli Ingegneri dei territori annessi all'Italia con le leggi 26 settembre 1922, n. 1776.
Resta ferma la delimitazione dell'attività professionale contenuta nel terzo comma del citato art. 74.
09/02/2012
QUOTA ISCRIZIONE ANNO 2012
02/02/2012
Agenzia del Territorio: presentazione del Modello Unico Istanze/Autotutle-MUI.
02/02/2012
Commissione Formazione ed Informazione Professionale: Incontri propedeutici alla professione.
20/01/2012
Commissione Formazione ed informazione professionale: Corsi di grafica.
12/01/2012
Circolare VV.FF.: sportello unico attività produttive e regolamento prevenzione incendi
12/01/2012
Circolare Consulta Regionale: richiesta di delucidazioni in merito all allegato 1 del codice di comportamento dei soggetti certificatori.
Cod.Fisc. 93001700207